PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «5-bis. Presso l'ISPESL è istituito un registro generale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in cui sono raccolti i dati relativi a tutti i casi gravi o mortali.
      5-ter. Le strutture sanitarie, pubbliche e private, che refertano i casi di infortunio o di decesso sul lavoro o di malattie professionali, trasmettono copia della relativa documentazione clinica al servizio competente dell'azienda sanitaria locale, che provvede all'inoltro della documentazione all'ISPESL.
      5-quater. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 5-bis, nonché le modalità di raccolta dei referti di cui al comma 5-ter».